Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto Infrastrutture, che prevedeva anche interventi sul sistema stradale. Uno dei più attesi, sicuramente quello sulle nuove regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici. Prima di tutto cambiano i limiti di velocità con una riduzione e il divieto di sosta sui marciapiedi, ma sono state rimandate le discussioni sull’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione e di indossare il casco per tutti i conducenti, non solo i minorenni. Per quanto riguarda la velocità massima dei piccoli due ruote dovrà ridursi da 25 a 20 chilometri orari, mentre rimane invariato il limite precedentemente fissato di 6 chilometri orari nelle aree pedonali. A partire dall’1 luglio del 2022, inoltre, viene introdotto l’obbligo di dotazione di “indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote”. In buona sostanza, tutti i mezzi dovranno essere dotati di frecce e stop, oltre alle luci già necessarie e quelli già in circolazione dovranno adeguarsi alle nuove norme entro l’1 gennaio 2024. Ancora, è stato previsto il divieto di sosta sui marciapiedi, tranne che nelle aree appositamente adibite dai Comuni. Per quanto riguarda i monopattini a noleggio, ci sarà l’obbligo di scattare una fotografia, per dimostrare che siano stati parcheggiati correttamente, una funzione, però, già prevista in tanti mezzi. Non solo, perché è chiaramente specificato che i due ruote non potranno circolare sui marciapiedi, dove potranno essere accompagnati a mano, con divieto di circolazione contromano “salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile”.
Nel decreto Infrastrutture, ora approvato, potranno poi essere guidati dai 14 anni in su con l’obbligo di un casco protettivo soltanto per i minorenni. Per il momento le discussioni sull’estensione dell’obbligo del casco per tutti i conducenti sono state rimandate, così come quelle sull’obbligo di avere un’assicurazione di responsabilità civile per coprire eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione. Il testo specifica che “da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità” il conducente debba circolare indossando un giubbotto catarifrangente o “bretelle retro riflettenti ad alta visibilità”. I monopattini con elementi non conformi a quelli indicati nel testo, come motore o regolatore di velocità truccati, saranno confiscati con la conseguente sanzione amministrativa variabile dai 100 ai 400 euro.
Ma c’è una norma che sta facendo e farà ancora discutere. Sembra, infatti, che la nuova legge abbia aperto alla libera circolazione dei monopattini sulle statali e sulle provinciali, quando finora era vincolata alla presenza di una pista ciclabile. Il cortocircuito nasce dalla sostituzione del comma 75-ter dell’art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in base al quale “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica […] possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima”. Con il cambiamento intercorso, il comma 75-terdecies “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi”. E l’attenzione si concentra sull’ultimo pensiero, che rende generica l’indicazione “…ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi”. In questo modo, come nel caso di biciclette, anche a pedalata assistita a cui i monopattini elettrici sono assimilati per legge, potrebbero avere libero accesso sulle cosiddette strade extraurbane secondarie, che l’articolo 2 del Codice della Strada identifica come strade a unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, definizione in cui rientrano gran parte delle strade statali e provinciali italiane. Come se non bastasse, è stata rimossa la sottolineatura della precedente norma, che vincolava la circolazione dei monopattini sulle strade extraurbane soltanto in presenza di una pista ciclabile ed esclusivamente all’interno della stessa.