Anche se le apparecchiature per il rilevamento della velocità vengano date in appalto dai Comuni, a soggetti privati, questo non rappresenta "un buon motivo per chiedere l'annullamento delle multe dei guidatori sanzionati per eccesso di velocità rilevato da un autovelox". A dichiararlo una sentenza della Corte di Cassazione: "Il problema semmai riguarda la validità della costituzione del rapporto tra l'ente locale ed il privato, ma non ha incidenza sull'accertamento dei presupposti di fatto dell'accertamento eseguito tramite gli apparecchi a noleggio". Nello specifico, con la sentenza, la Cassazione ha respinto il ricorso di una automobilista su quanto rilevato dall'autovelox Traffiphot omologato nel 2004. Nel reclamo alla Suprema Corte ha sostenuto che: "Seppure la legge n.168 del 2002 consenta il rilevamento da remoto delle violazioni dei limiti di velocità, tuttavia ciò è ammissibile purché i dispositivi vengano gestiti sotto il diretto controllo dell'organo di polizia stradale".
La cittadina ha invece dichiarato che: "La violazione non era stata accertata dagli agenti della Polizia Municipale, ma da addetti di società privata, cointeressata ai proventi delle sanzioni, retribuita con un corrispettivo variabile del 29,10% collegato. Tuttavia, i giudici hanno deciso di confermare la validità della multa. Per la Cassazione: “La remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale, né sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà. a particolari finalità pubbliche". Tutti i dati che vengono raccolti dagli autovelox a nolo confluiscono in un server, in base a quanto previsto dal contratto di installazione, per essere validati dal personale della polizia locale.