Se fai un frontale dopo una inversione di corsia c’è già di suo qualcosa che non va. Se poi quel frontale lo fai con la tua ex, provocandone la morte, allora parlare di incidente diventa un esercizio per poveri illusi. Lo scontro frontale del 16 ottobre tra la Jaguar guidata dal settantatreenne Fulvio Ielmini e l’utilitaria della sessantanovenne Pierina Buffon si è trasformato, nel giro di trentasei ore, da fascicolo per omicidio stradale a un’indagine per omicidio aggravato, fino alla formale contestazione di femminicidio mossa dalla Procura di Busto Arsizio.
La dinamica ricostruita dalla Polizia locale e al vaglio del pubblico ministero Massimo De Filippo descrive un’invasione di carreggiata deliberata. L’auto di Ielmini ha puntato e travolto quella della donna con cui aveva condiviso nove anni di relazione, interrotta nel maggio precedente per decisione della vittima. Da quel momento, stando a quanto emerge, una sequenza ordinaria di atti persecutori: appostamenti, contatti insistenti, invii di messaggi fino al blocco delle utenze, diffide legali e una prima denuncia per stalking presentata dalla donna a fine luglio. I familiari della vittima sostengono che l’uomo l’abbia attesa e seguita, citando filmati già messi a disposizione degli investigatori.
Di fronte al quadro probatorio e all'esito dei primi rilievi, la linea della difesa, affidata all'avvocato Angelo Luini, ha iniziato a farsi evidente. Accanto al richiamo formale alla cautela e alla ventilata ipotesi di un malore improvviso al volante, la strategia punta già palesemente sull'inquadramento dello stato psicologico dell'indagato. Il legale ha sottolineato come l'uomo "non si rassegnasse" alla separazione, definendolo in "stato confusionale" al momento del ricovero all'ospedale di Varese – dove si trova piantonato in attesa di un intervento chirurgico alla gamba – e ponendo fin da subito come priorità l'accertamento delle sue condizioni psichiche. Solo che se a 73 anni guidi una Jaguar e pianifichi un frontale mortale, diventa difficile pensare a una qualche incapacità.
Però è così che troppo spesso si incanalano i procedimenti per reati di questa natura quando l'impianto fattuale appare stringente: la sollecitazione di una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 2005 (sentenza Raso), stabilisce che anche i disturbi della personalità, non classificabili come psicosi strutturate, possono escludere o scemare l'imputabilità, a condizione che sussista un legame eziologico diretto tra il disturbo e la condotta criminosa. Ma è vera giustizia?