Da (troppi) mesi il gossip italiano è ipnotizzato dal triangolo Raoul Bova, Beatrice Arnera, Andrea Pisani. Una storia in fondo molto ma molto classica: un amore finito, presunte corna, una nuova relazione con il belloccio ben tenuto e tanto desiderato per eccellenza. Bova magari non sarà un grande poeta, ma l’occhio blu assassino continua a colpire più generazioni contemporaneamente. Quello che distingue questa vicenda dalle altre, però, è ciò che è accaduto dopo. Pisani ha scelto di raccontare pubblicamente la propria delusione e sofferenza ai microfoni del podcast di Gianluca Gazzoli, contribuendo (anche involontariamente) a costruire una narrazione che ha innescato una valanga di critiche, poi degenerata in insulti, minacce e messaggi d’odio diretti contro l’ex compagna che, ovviamente, ha denunciato pubblicamente la cosa. Nel frattempo il dibattito si è trasformato in un ingiustificato delirio collettivo: prese di posizione, appelli pubblici, opinioni non richieste, fino all’intervento di Mario Adinolfi, che ha invitato Arnera a “tornare sui suoi passi” perché “siete belli e il popolo lo vuole”. Romantico. Ma al di là del tifo da stadio non gradito, c’è una domanda che vale la pena fermarsi a fare: quando le gabbie si aprono e l’odio online prende la solita orribile forma, che cosa succede davvero sul piano legale? Per provare a capirlo, noi di MOW abbiamo chiesto all’avvocato Riccardo Lanzo di fare chiarezza sulla parte più inquietante della vicenda.
Quando l’odio online smette di essere solo brutto, volgare o moralmente inaccettabile e diventa reato?
Quando smette di essere solo brutto, volgare o moralmente inaccettabile e diventa una condotta che rientra in una fattispecie prevista dal codice penale. La soglia non è emotiva, è tecnica: contano contenuto, contesto (pubblico/privato), modalità di diffusione e soprattutto l’effetto concreto sulla vittima (paura, ansia persistente, condizionamento della vita). L’odio “generico” è difficile da colpire di per sé; l’odio che si traduce in minacce, persecuzione, diffamazione o istigazione concreta entra nel perimetro penale.
Hate speech, insulti, minacce: quali comportamenti sono penalmente rilevanti e quali no?
Facciamo ordine, perché è qui che quasi tutti sbagliano: l’ insulto in privato (DM) è spesso moralmente devastante ma non sempre è reato, anche perché l’ingiuria non è più reato in Italia; può restare un illecito civile e diventare penalmente rilevante se si inserisce in condotte più ampie (molestie, stalking, minacce). La diffamazione è reato quando offendi la reputazione comunicando con più persone: tipicamente post, commenti pubblici, condivisioni o chat di gruppo. La minaccia è reato quando prospetti un male ingiusto idoneo a intimidire. L’istigazione o aiuto al suicidio richiede una soglia più alta: non basta la frase “ammazzati” in astratto, in genere serve un’incidenza concreta sul proposito suicidario (determinazione, rafforzamento o agevolazione). Lo stalking è spesso la fattispecie più centrale nei casi di odio insistente: non è il singolo messaggio, è la reiterazione che produce ansia/paura persistente, timore per l’incolumità o cambio delle abitudini di vita.
Un insulto o una minaccia in direct message sono penalmente rilevanti?
Sì: ed è frustrante dirlo, ma il diritto penale non punisce “la cattiveria” in sé, punisce condotte tipiche. Un DM offensivo isolato può non avere presa penale, ma può contare in sede civile, può essere un tassello in un quadro di molestie o atti persecutori e può essere molto rilevante per le misure delle piattaforme.
Cambia qualcosa tra un commento pubblico e un messaggio privato?
Non sempre: cambia soprattutto la qualificazione giuridica. Un commento pubblico, per sua natura, è comunicato “a più persone” e quindi, se lesivo della reputazione, entra più facilmente nella diffamazione e nelle aggravanti legate al mezzo di pubblicità. Un DM uno-a-uno di regola non è diffamazione, ma può integrare minaccia, molestia o costituire parte di un comportamento persecutorio. Quanto alla gravità reale, però, il “privato” non significa “leggero”: molte minacce serie arrivano proprio in direct.
Gli screenshot bastano come prova?
Lo screenshot è un inizio, non sempre è il punto di arrivo. La tenuta probatoria dipende da come lo costruisci e lo contestualizzi: continuità della conversazione, dati del profilo, date/ore, eventuali link, reiterazione, riscontri. Se la situazione è seria, conviene ragionare in modo ordinato: conservazione, export delle chat quando possibile, backup e correlazione tra episodi; nei casi gravi, anche impostazione più “forense”. Non perché altrimenti non si possa agire, ma perché il disordine probatorio è una delle cause più frequenti di percorsi lunghi e sterili.
Vale davvero la pena denunciare l’odio online?
Dipende dal caso, e conviene quando hai gravità o reiterazione, meglio se entrambe. Ha senso procedere quando ci sono minacce non ambigue, contatti insistenti o seriali, account multipli, e soprattutto quando la vittima sviluppa ansia/paura persistente o cambia abitudini: lì lo stalking diventa realistico. È più facile aspettarsi un nulla di fatto quando parliamo di episodi isolati, sgradevoli ma non tipizzati, o quando l’autore è totalmente anonimo senza agganci. Spesso non è “denuncio o non denuncio”: è come denunci. Una querela impostata bene, con allegati ordinati e qualificazione corretta, cambia le probabilità di essere presi sul serio.
Chi racconta una storia pubblica può essere responsabile delle reazioni che ne conseguono?
Sono due piani. Primo: responsabilità per ciò che dici. Se racconti fatti falsi e lesivi o li racconti in modo da ledere la reputazione senza copertura, puoi rispondere tu, in penale e/o in civile. Secondo: responsabilità per ciò che fanno gli altri. Non esiste una responsabilità automatica per i comportamenti illeciti di terzi solo perché “era prevedibile” che succedesse; può emergere solo se la narrazione diventa un innesco operativo: call to action contro la vittima, esposizione di dati, indicazioni per colpirla, istigazione concreta.
I personaggi pubblici sono davvero meno tutelati rispetto ai privati in quanto “persone pubblicamente esposte”?
No, non nel senso comune. Un personaggio pubblico è più esposto alla critica e la soglia di tolleranza verso la critica può essere più ampia, ma non perde il diritto a non essere minacciato, perseguitato o molestato. La tutela su minacce e stalking è la stessa; spesso è proprio l’esposizione a rendere più serio il rischio e quindi più rilevante l’intervento.
Le piattaforme social hanno responsabilità reali o solo reputazionali?
Entrambe le cose, ma non come si immagina. Le piattaforme agiscono spesso anche per reputazione e policy interne, però nel contesto europeo esistono obblighi e procedure sulla gestione dei contenuti illegali e delle segnalazioni. Segnalare serve, ma funziona meglio se la segnalazione è qualificata: contenuto specifico, violazione chiara, evidenze, reiterazione. Le piattaforme non sono un tribunale: sono uno strumento di contenimento; la tutela penale e civile è un altro canale, più lento ma potenzialmente più incisivo.
Il diritto è oggi adeguato a contrastare l’odio online?
Gli strumenti ci sono, ma soffrono due limiti enormi: scala e velocità. Le categorie reggono (minacce, stalking, diffamazione), ma la rete produce anonimato, massa, rapidità e replicabilità. Cose concrete da cambiare: procedure più rapide per acquisire e preservare dati utili all’identificazione con garanzie adeguate; migliore coordinamento tra piattaforme e autorità nei casi di minaccia/persecuzione; standard operativi (linee guida) su preservazione delle prove digitali per ridurre archiviazioni dovute al “disordine probatorio”; e, sul piano culturale, smettere di trattare l’odio online come “litigio da social”, perché spesso è persecuzione vera e propria.