La Corte d'Assise di Bergamo s’è allineata alle decisioni del passato: Massimo Bossetti deve crepare in carcere. In funzione di giudice dell’esecuzione, infatti, ha respinto l'ennesima istanza avanzata dalla difesa; i legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini chiedevano di poter eseguire nuovi accertamenti tecnico-scientifici sui reperti biologici e sui campioni ancora esistenti legati all'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata morta mesi dopo in un campo. La decisione è giunta a poche ore dall'udienza svoltasi in camera di consiglio alla presenza del pubblico ministero Letizia Ruggeri e dello stesso Bossetti, videocollegato dal carcere di Bollate. A margine dell'udienza, gli avvocati di parte civile Andrea Pezzotta ed Enrico Pelillo, in rappresentanza dei genitori della vittima, Maura Panarese e Fulvio Gambirasio, hanno tenuto una linea che somiglia tanto a quella dei legali della famiglia Poggi. E l’hanno anche detto: “Si vuole fare un Garlasco 2, faremo il possibile per evitarlo”. Però l'analogia evocata dalla parte civile rischia di celare una realtà ben più grave e radicata: il sistema di gestione del dato scientifico in questo processo presenta anomalie e sbarramenti procedurali che superano, per rigidità e opacità, i precedenti storici della cronaca giudiziaria italiana.Garlasco compresa. E non si può ignorarlo, soprattutto adesso che le ombre su chi determinava l’operato del RIS di Parma di quegli anni sono davvero tante.
Il rigetto dei giudici bergamaschi si inserisce in una catena di dinieghi che dura da anni. E che, forse anche alla luce di Garlasco, comincia a risultare strana. Per ottenere la sola visione della documentazione fotografica ad alta risoluzione realizzata dal Ris di Parma durante le indagini sono occorsi sette anni, otto ricorsi in Cassazione e oltre quattrocento pagine di atti nella sola fase esecutiva. La nuova richiesta d'analisi nasceva proprio dall'esame di quel materiale fotografico e dalle valutazioni del consulente genetista della difesa, Marzio Capra (ne avevamo già parlato qui).
Tra le questioni tecniche sollevate dai legali del muratore di Mapello figuravano due questioni centrali: la metodologia d'estrazione del Dna dalla traccia denominata "31G20" — il campionamento di sangue misto attribuito alla vittima e all'imputato considerato la prova regina del processo — e la presenza di presunte tracce di liquido seminale sul giubbotto e sulla felpa della ragazza, risultate negative per il Ris ma ritenute positive in cinque punti dal consulente di parte. Sulla traccia "31G20", la difesa ha evidenziato un'incongruenza oraria: il primo ciclo d'analisi risale alle ore 9:17 del 3 maggio 2011, mentre negli atti figura una fotografia del tassello di tessuto integro scattata alle ore 10:59 del medesimo giorno, operazione impossibile considerato che l'estrazione comporta la distruzione del supporto.
Il pm ha ipotizzato un errore di taratura dell'orologio della macchina fotografica, mentre la Corte ha giudicato irrelevante l'eccezione, sostenendo che il profilo genetico di Bossetti è emerso in più punti degli indumenti. I giudici hanno inoltre stabilito che l'eventuale rinvenimento di profili Dna appartenenti ad altri soggetti non modificherebbe il quadro probatorio definitivo, che nel 2018 ha portato alla condanna all'ergastolo. Resta, però, un dato oggettivo inquietante: gli accertamenti genetici originari, dai quali è stato estratto il profilo di "Ignoto 1", vennero eseguiti dall'accusa in assenza della difesa, poiché Bossetti fu individuato solo quattro anni dopo la morte di Yara. Da allora, alla difesa è stata negata ogni possibilità di ripetere i test o di verificare direttamente lo stato di conservazione dei campioni biologici residui.
La difesa ha già annunciato che impugnerà il provvedimento: “Abbiamo fatto otto ricorsi, faremo assolutamente il nono e ci rivolgeremo alla Procura competente”, ha dichiarato l'avvocato Salvagni. Il no della Corte chiude formalmente l'ennesimo incidente d'esecuzione, quindi, ma non la partita e lascia aperto il dubbio metodologico sulla garanzia del contraddittorio scientifico. Ma pure un dubbio che riguarda la filosofia del diritto: è giusto che la verità processuale definitiva prevalga sempre sull'ulteriore verifica del dato biologico in questo tempo di enormi evoluzioni scientifiche?