"Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia. Ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi in proposito. E così mi è stato confermato. Contro di me una campagna d’odio”. Odio a parte, ieri in Senato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha sostenuto di non essere nemmeno ufficialmente a conoscenza dell’indagine per bancarotta e falso in bilancio su Visibilia, il gruppo del settore editoriale e pubblicitario da lei fondato, di cui era socia e amministratrice fino al 2022. Com’è possibile che un indagato non sappia di essere indagato? È tecnicamente possibile.
L’articolo 369 del Codice di procedura penale prevede nel primo comma che “solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”. Nel comma 1 bis, si legge inoltre che “il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3”.
lettore perdonerà il prevedibile intrico di rimandi, necessario però ad arrivare al punto: in quest’ultima eventualità, infatti, e in particolare al 335 comma 3 bis, è contemplata la possibilità, da parte del magistrature che indaga, di “disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile”, qualora sussistano “specifiche esigenze attinenti all'attività” investigativa. In sostanza, fin a quando il pm ritiene di dover fare luce in segreto, può appunto secretare le indagini e non informarne le persone che ne sono oggetto.
Questo in linea generale. Nello specifico, il cronista giudiziario Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera ha ricostruito passo passo la vicenda riguardante la Santanchè, sottolineando che già nel novembre del 2022, nella richiesta di liquidazione delle quattro società del gruppo Visibilia avanzata dalla Procura al Tribunale Fallimentare, si trovava una nota della Guardia di Finanza che denunciava la “sussistenza del reato di false comunicazioni sociali”. Uscita la notizia, la Santanchè già allora sostenne di non essere indagata perché l’istanza di accesso agli atti dei suoi legali (art. 335 codice procedura) aveva dato casella vuota. Ma la sua difesa avrebbe potuto ripeterla. Secondo Ferrarella, la Santanchè si sarebbe guardata dal rifare il tentativo per “continuare a dire di non aver notizia formale di indagini a proprio carico”.
C’è un altro passaggio, tuttavia, che spiega il motivo per cui la ministra poteva, almeno in teoria, non sapere. Dopo sei mesi dall’iscrizione sul registro degli indagati, i pm che avessero bisogno di proseguire l’inchiesta devono chiedere la proroga al giudice delle indagini preliminari, il gip. A quel punto, quest’ultimo a sua volta deve notificarlo all’indagato, informandolo così per forza della sua situazione. Se l’indagato non dovesse essere munito di un difensore penalista (come, sostiene sempre il Corriere, nel caso della Santanchè, che non avrebbe mai dato il mandato esplicito a un avvocato su questa vicenda), la notifica arriva direttamente al domicilio dell’indagato. Per la ministra, i sei mesi sono scaduti il 30 marzo, quando la Procura ha chiesto la proroga, che però non è stata ancora notificata. I tempi della giustizia italiana.