Pubblichiamo integralmente la rettifica dell'ex compagna di Valter Lavitola, Natalia Potenza, alla nostra intervista a Maria Lavitola:
Spett.le MOW – MOWMAG.COM Al DirettoreAl giornalista autore dell’articolo, dott. Michele Larosa,
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Cavallaro, legale di fiduca della Sig.ra Natalia Potenza, con il presente atto intede formalmente contestare e diffidare la Vostra testata in relazione al contentuo dell'articolo pubblicato in data 29 settembre 2026, dal titolo: “La prima intervista esclusiva di Maria Lavitola, la sorella di Valter: ‘Ecco perché ho querelato Saviano. Valter non è in sé, sta coprendo qualcuno? Non lo sapremo mai’”, a firma di Michele Larosa.
Nell’ambito dell’intervista viene rivolta alla sig.ra Maria Lavitola la seguente domanda: “Nel 2011 la Finanza entra a casa tua. Natalia Potenza, l’ultima compagna di Valter, ha sostenuto che ti fossi intestata società che in realtà erano sue. È così?” Alla domanda segue la risposta della Sig.ra Lavitola, nella quale viene altresì affermato: “Nello specifico, la signora Potenza indica la casa di Positano, che è stata confiscata.”
Tali affermazioni vengono formalmente contestate dalla Sig.ra Potenza in quanto false e gravemente fuorvianti, poiché le attribuiscono dichiarazioni, circostanze e condotte che la stessa non ha mai posto in essere né riferito nei termini rappresentati nell’articolo. In particolare, deve essere immediatamente chiarito un dato oggettivo e decisivo: nel 2011 la sig.ra Natalia Potenza non conosceva Valter Lavitola.
Ne consegue che la ricostruzione proposta nell’articolo, laddove collega direttamente la Sig.ra Potenza alle vicende del 2011 e le attribuisce l’asserita dichiarazione secondo cui la Sig.ra Lavitola si sarebbe intestata società riconducibili a Valter Lavitola, risulta manifestamente erronea.
Ancora più grave è l'affermazione secondo cui “la signora Potenza indica la casa di Positano”, formulata all'interno della risposta dell'intervistata e pubblicata senza alcuna precisazione o contestualizzazione, poiché tale espressione attribuisce alla Sig.ra Potenza una specifica condotta e una precisa presa di posizione su vicende alle quali, per le ragioni sopra indicate, non avrebbe potuto partecipare nei termini descritti.
La pubblicazione determina pertanto una falsa rappresentazione dei fatti e una indebita attribuzione alla Sig.ra Potenza di dichiarazioni e circostanze mai affermate, con conseguente pregiudizio alla sua reputazione e alla corretta ricostruzione della sua posizione personale.
La circostanza è particolarmente rilevante anche perché l'articolo presenta le affermazioni attribuite alla sig.ra Potenza come un dato di fatto, senza utilizzare formule idonee a rappresentarne l'eventuale incertezza o provenienza, contribuendo così a far apparire come provenienti direttamente dalla medesima dichiarazioni che ella non ha mai reso.
Tutto ciò premesso, la sig.ra Natalia Potenza, come sopra rappresentata e difesa,
DIFFIDA
la Vostra testata, il Direttore Responsabile e l'autore dell'articolo a voler immediatamente rimuovere dal predetto articolo ogni riferimento falso e non veritiero attribuito alla Sig.ra Natalia Potenza, con particolare riguardo al passaggio relativo alle presunte dichiarazioni rese dalla stessa nel 2011 e all'affermazione secondo cui avrebbe “indicato la casa di Positano”.
Chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, la pubblicazione di una formale rettifica, con modalità e collocazione idonee a garantire una effettiva conoscibilità della stessa da parte dei lettori dell'articolo, precisando che:
Natalia Potenza non ha mai dichiarato che Maria Lavitola si fosse intestata società riconducibili a Valter Lavitola;
Natalia Potenza non ha mai indicato la casa di Positano nei termini riportati nell'articolo;
nel 2011 Natalia Potenza non conosceva Valter Lavitola e, pertanto, non può esserle attribuita alcuna dichiarazione o ricostruzione relativa ai rapporti e alle vicende personali e societarie intercorrenti tra i soggetti indicati nell'articolo per quel periodo.
La rettifica dovrà essere pubblicata con modalità tali da essere chiaramente collegata all'articolo oggetto della presente contestazione e dovrà permanere online per un periodo congruo, in modo da evitare che la falsa attribuzione continui a produrre effetti pregiudizievoli.
Si diffida, inoltre, la testata dal mantenere o ulteriormente diffondere i contenuti contestati, chiedendo l'immediata rimozione dei passaggi sopra indicati e la conseguente correzione dell'articolo.
La presente vale quale formale messa in mora e diffida, con espressa riserva di ogni diritto e azione della Sig.ra Potenza nelle competenti sedi, anche giudiziarie, a tutela della propria reputazione, onore e immagine, ivi comprese le iniziative volte all'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla pubblicazione e dalla diffusione delle affermazioni contestate, nonché alla richiesta del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.
Si invita, pertanto, la Vostra testata a provvedere senza indugio alla rimozione dei contenuti contestati e alla pubblicazione della rettifica richiesta, fornendone riscontro scritto al sottoscritto difensore.
Con espresso avvertimento che, in difetto di tempestivo riscontro e di integrale adempimento a quanto richiesto, la Sig.ra Natalia Potenza procederà senza ulteriore avviso nelle competenti sedi giudiziarie e presso le competenti autorità, con ogni conseguente responsabilità a Vostro carico.
Si chiede, infine, di conservare integralmente ogni materiale, registrazione, appunto, comunicazione, documento e dato relativo alla realizzazione, redazione e pubblicazione dell'intervista e dell'articolo in questione, nonché ogni eventuale fonte utilizzata per attribuire alla Sig.ra Potenza le dichiarazioni sopra contestate.