Il Tas di Losanna (Svizzera) ha condannato Andrea Iannone a 4 anni di sospensione mettendo di fatto la parola fine alla carriera del pilota di Vasto. La sanzione decorre dal 17 dicembre 2019, giorno in cui era stata comunicata la sua positività a uno steroide anabolizzante (il Drostanolone), in seguito a un controllo antidoping svolto dopo il GP di Malesia.
Per capire quali strade restino all’atleta dell’Aprilia per riprendersi una carriera sportiva che a 31 anni appare azzerata, abbiamo chiesto la consulenza dell’Avvocato Michele Spadini dello studio legale Elite Law SA di Lugano, esperto in Diritto dello Sport.
Dalla sua analisi, vi anticipiamo, sembra che purtroppo, a Iannone, non rimangano concrete possibilità di ribaltare la decisione emessa dal Tas impugnandola al Tribunale Federale svizzero, che equivale alla nostra Cassazione in Italia.
Ma soprattutto, quello che pare evidente, è che i media - specialmente quelli di settore - abbiano quantomeno esposto la portata e il contenuto delle decisioni assunte, tanto dagli organi giudicanti di primo grado, quanto, successivamente, dal TAS in maniera imprecisa.
Cos'è successo in primo grado
Avvocato, procediamo con ordine. Cosa è stato davvero deciso in primo grado?
Per capirlo è necessario chiarire alcuni aspetti generali della disciplina antidoping: il principio cardine adottato dai regolamenti delle federazioni sportive internazionali è che l’atleta è sempre responsabile di ciò che viene rinvenuto nel suo corpo, a prescindere dall’esistenza di una condotta colposa. Per colpa - semplificando - intendiamo un comportamento che sia negligente o imprudente. Questo, in termini giuridici, significa che l’atleta viene sanzionato anche se riesce a dimostrare di aver agito con diligenza. Tuttavia esistono delle eccezioni: ad esempio, proprio secondo il Codice Antidoping della Federazione internazionale di Motociclismo (FIM) applicato nel caso Iannone, se il pilota riesce a dimostrare di aver subito un sabotaggio da parte di un altro pilota può andare esente da sanzioni.
Vi sono poi casi in cui la sanzione base può essere ridotta. A questo riguardo, il Codice Antidoping della FIM prevede sanzioni base differenti a seconda della tipologia di sostanza vietata che viene riscontrata nell’organismo del pilota: se essa è una sostanza c.d. specified si applica una squalifica di due anni; se la sostanza è c.d. non specified, la squalifica è di quattro anni ma all’atleta è sempre consentito dimostrare che la violazione non è stata intenzionale, nel qual caso viene inflitta una squalifica di due anni. Infine, per quanto di interesse in questa vicenda, se un pilota riesce a dimostrare di aver ingerito la sostanza proibita a causa dell’assunzione di un prodotto contaminato, la sanzione può essere rimodulata tra quella minima di un richiamo ufficiale fino a quella massima pari ad una squalifica di due anni.
Ciò detto, e premesso che l’analisi che ho condotto sul caso di specie si fonda solo su comunicati ufficiali e notizie di pubblico dominio, Iannone, che ha invocato una contaminazione alimentare come causa della violazione antidoping contestata, per beneficiare almeno di una sanzione più lieve di quella ricevuta (4 anni) avrebbe dovuto provare di non aver tenuto neppure una condotta colposa (e quindi non intenzionale). Di norma avrebbe dovuto dimostrare, ad esempio, che si era preoccupato di conoscere la tipologia e la provenienza degli alimenti che stava per mangiare, la loro composizione e/o gli ingredienti necessari per produrli.
Come si può provare una cosa del genere?
Innanzitutto deve dimostrare di avere assunto l’alimento che afferma essere stato contaminato, ad esempio producendo documenti che provino che lui ha effettivamente mangiato in un certo ristorante (fotografie, ricevute ecc.), che ha ordinato quel prodotto (ricevuta fiscale con descrizione dei prodotti consumati), che si era accertato, nei limiti della ragionevolezza, delle caratteristiche e della provenienza del prodotto (chiedendo email o fatture di fornitori, o anche attraverso dei testimoni - come un cameriere - che affermi che l’atleta riscontrato positivo avesse chiesto espressamente di non assumere determinate sostanze o si fosse informato sulla loro provenienza). Molto banalmente: è ciò che fa ogni celiaco, ogni volta che si siede in un ristorante…
Ok. Quindi l’esigenza è dimostrare questa condotta attiva. Cosa è successo nel caso Iannone?
In questo caso la sostanza proibita rientrava nella lista delle “non specified substances” e, conseguentemente, la sanzione di partenza era quella della squalifica per quattro anni. Da quanto appreso, nel corso del giudizio di primo grado davanti alla Commissione Disciplinare della FIM, Iannone, tramite i suoi legali, ha invocato una contaminazione alimentare, in particolare della carne consumata durante il suo soggiorno in Malesia prima della gara di Moto GP, ed ha chiesto il proscioglimento pieno o quantomeno l’applicazione della norma in tema di contaminazione (con sanzione variabile dal richiamo alla squalifica sino a due anni, come detto in precedenza) o il riconoscimento della non intenzionalità della sua condotta (con pena base pari a due anni di squalifica).
Considerata la condanna inflitta dalla FIM in primo grado (18 mesi di squalifica) ritengo che essa abbia accolto, almeno in parte, le argomentazioni della difesa di Iannone ma ciò non significa necessariamente che il pilota abbia dimostrato oltre ogni dubbio l’avvenuta contaminazione della carne. La FIM è infatti tenuta ad operare un giudizio di probabilità (c.d. balance of probability) rispetto ai fatti invocati dall’atleta, in questo caso la contaminazione della carne con la sostanza proibita, ed è quindi verosimile che abbia ritenuto che Iannone abbia fornito sufficienti elementi di prova (documenti, testimonianze ecc.) per affermare quantomeno la non intenzionalità della sua condotta. Dai due anni di pena base, si sarà quindi giunti ai 18 mesi di squalifica in considerazione di circostanze attenuanti.
La decisione del TAS
Come siamo arrivati ai quattro anni comminati dal TAS?
Come risulta dal comunicato stampa del TAS, Iannone ha appellato la decisione della FIM insistendo per un proscioglimento pieno, chiedendo verosimilmente l’applicazione dell’articolo 10.4 del Codice antidoping della FIM secondo cui, in casi particolari di “no fault” e “no neglicence”, non debba essere inflitta alcun tipo di sanzione. I casi previsti da questa norma, però, sono molto particolari. In ogni caso il pilota avrà verosimilmente reiterato tutti gli argomenti già accolti dalla FIM per evitare una pena più severa.
E perché allora la pena è stata aumentata?
Perché, sempre secondo il comunicato stampa rilasciato dal Tas, anche la WADA ha impugnato la decisione della FIM chiedendo la condanna di Iannone a quattro anni di squalifica sulla base del fatto che il pilota non avrebbe dimostrato di aver assunto la sostanza proibita a causa dell’ingestione di carne contaminata e che quindi su questo punto la commissione disciplinare della FIM avrebbe giudicato in maniera errata. Nel momento in cui i ricorsi sono stati giudicati ammissibili e sono stati riuniti in un unico procedimento, Iannone è stato gravato dell’onere di provare la non intenzionalità dell’assunzione, e quindi, in primis l’avvenuta contaminazione della carne ingerita.
Purtroppo per lui, il panel del TAS ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo gli argomenti della WADA e stabilendo che l’atleta, secondo il principio del c.d. balance of probabilities, non ha dimostrato la non intenzionalità dell’assunzione, dal momento che non è stato in grado di stabilire la precisa tipologia di carne che avrebbe assunto né la sua origine e non ha nemmeno fornito la prova che, in quel periodo, ci fosse effettivamente questo tipo di problematica di contaminazione alimentare nella zona in cui l’ha assunta.
E ora che si può fare? Spoiler: praticamente niente
Cosa può concretamente fare adesso Iannone?
Il lodo del TAS può essere impugnato davanti al Tribunale Federale svizzero per ragioni molto specifiche che si trovano negli articoli 190 e 191 della Legge federale sul Diritto internazionale Privato. I motivi di ricorso sono sostanzialmente formali: nomina dell’arbitro unico irregolare o costituzione irregolare del tribunale arbitrale, se il tribunale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente a giudicare. Ancora, il lodo può essere impugnato se il tribunale arbitrale ha deciso in merito a questioni che non gli erano state sottoposte o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; può ammettere un ricorso se è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite o se il lodo arbitrale è incompatibile con l’ordine pubblico. Queste sono le possibilità e nessuna mi sembra facilmente percorribile da Iannone.
Quindi, non si intravedono possibili spiragli per il pilota dell’Aprilia?
Una violazione non è mai avvenuta, a quanto è dato sapere. Anche perché questi motivi di contestazione dovevano essere sollevati nel corso del giudizio arbitrale d'innanzi al TAS. In quella sede gli arbitri chiedono sempre se, ad esempio, le parti abbiano motivo di ritenere che il proprio diritto al contraddittorio sia stato violato. E non mi risulta che questo sia avvenuto.
Il “caso Iannone” è stato accostato al “caso Schwazer”, ma ci sono effettivamente delle analogie?
Si tratta di due casi diversi, perché Schwazer non ha impugnato il lodo davanti Tribunale Federale ai sensi degli articoli citati in precedenza, ma ha presentato un'istanza di revisione ai sensi dell’articolo 123 della Legge sul Tribunale Federale, che è un rimedio diverso. In buona sostanza ha chiesto la revisione in quanto, a suo dire, il procedimento penale per doping aperto nei suoi confronti in Italia avrebbe dimostrato la tesi della manipolazione da lui sostenuta anche al TAS. In particolare, la perizia genetico-forense allestita sul suo campione di urina in quel procedimento penale avrebbe rivelato una concentrazione anomala del suo DNA. Tale fatto, a suo parere, avrebbe potuto convincere il Tribunale Arbitrale a emettere una decisione diversa, quindi in suo favore. Il marciatore ha depositato, così, un'istanza di revisione, che però è stata respinta con la sentenza del Tribunale Federale del 17 marzo 2020, che è pubblica e liberamente accessibile.
Come mai?
Perché secondo il Tribunale Federale lo stesso Schwazer avrebbe potuto (e dovuto) richiedere ulteriori accertamenti peritali all'interno del giudizio arbitrale che si era già tenuto di fronte al TAS per dimostrare la tesi della manipolazione da lui sostenuta. Il fatto che una perizia successiva abbia rilevato un elemento che avrebbe potuto validare la sua tesi difensiva e quindi la sua presunta innocenza non è un motivo sufficiente per invocare la revisione del lodo arbitrale. Questo perché l’atleta è tenuto a dimostrare nella domanda di revisione di non aver potuto addurre prima la prova che invoca nonostante la sua diligenza, e in quel caso Schwazer aveva addirittura optato per una procedura accelerata al TAS nella speranza di poter partecipare alle Olimpiadi di Rio. Era invece suo onere chiedere ogni accertamento in quella sede.
Quindi fra le due vicende c’è una differenza sostanziale.
Schwazer ha sempre sostenuto di essere stato vittima di una manipolazione; Iannone, per tutto quanto detto in precedenza, ha sostenuto invece di aver ingerito carne contaminata nel periodo precedente al Gran Premio e pertanto di aver tenuto una condotta quantomeno non intenzionale e non colpevole ma, secondo il giudizio del Panel del Tas, non è stato in grado di dimostrare nessuna delle circostanze invocate (né il tipo di carne ingerita né la sua origine né che vi fosse effettivamente in Malesia all’epoca un problema di contaminazione di carne animale).
Quindi per Iannone non ci sono proprio speranze di ribaltare la sentenza?
Francamente, al momento, non vedo grandi possibilità per impugnare questa decisione al Tribunale federale, sempre sulla base del materiale disponibile, visto che le motivazioni del lodo non sono ancora state depositate.
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