Nelle ultime settimane si è parlato del “pandoro-gate”, di beneficenze, di tutele dei consumatori. Al centro della questione, si sa, c’è la regina dei social Chiara Ferragni. Stiamo leggendo di tutto da giorni, per questo abbiamo deciso di consultare un legale. Abbiamo quindi intervistato l'avvocato Marina Mirabella, ed è emersa una chiara analisi delle vicende legali che si stanno sviluppando intorno alla questione. Secondo l’avvocato, Balocco era consapevole dei rischi e delle norme che potevano essere aggirate. Inoltre, il famoso vuoto normativo citato dall’influencer in realtà non sarebbe mai esistito, “altrimenti non staremmo parlando da mesi di questo”. Poi il riferimento al “ddl Ferragni”: “Cerca di regolare meglio la trasparenza nelle iniziative benefiche legate a prodotti, introducendo obblighi di comunicazione e sanzioni amministrative”. Ora, oltre alla Ferragni, anche il suo manager Fabio Maria Damato è indagato. La faccenda, quindi, sta diventando sempre più complicata.
Avvocato Marina Mirabella, quali sono i fatti specifici dell'accusa o delle accuse contro Chiara Ferragni?
Fra il novembre e il dicembre 2022, Balocco e le società riconducibili a Chiara Ferragni promuovono l'iniziativa “Pandoro Pink Christmas – Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”. La collaborazione prevede la commercializzazione di un pandoro in limited edition, il cui packaging riporta il marchio “Chiara Ferragni”, e il sostegno a un progetto di ricerca a favore dell’ospedale attraverso un contributo all’acquisto di un macchinario utile alla ricerca di nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Attenzione, quindi: all'iniziativa, che è di carattere meramente commerciale, le parti decidono di associare l'attività benefica. Il 6 giugno 2023, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), che ha il compito di contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, in seguito a una segnalazione di un'associazione, avvia un'istruttoria nei confronti della sola Balocco per pratica commerciale scorretta. Sia nei comunicati stampa, sia sulle confezioni del pandoro, il modo in cui veniva presentata l’iniziativa poteva indurre in errore i consumatori: secondo l'Autorità, acquistando il pandoro firmato dalla Ferragni, i consumatori potevano pensare che avrebbero contribuito alla donazione per l’acquisto di un nuovo macchinario destinato al Regina Margherita. In realtà, Balocco aveva già donato una cifra fissa a favore dell’ospedale, parecchi mesi prima del lancio pubblicitario dell’iniziativa. La donazione era indipendente dall’andamento delle vendite del prodotto. L'11 luglio 2023 L’Antitrust ha esteso il procedimento anche alle società riconducibili a Chiara Ferragni, Fenice S.r.l. e Tbs Crew S.r.l. All'esito dell'istruttoria, il 14 dicembre 2023, L’Agcm ha sanzionato le società Fenice e Tbs Crew rispettivamente per 400 mila euro e per 675 mila euro, e Balocco per 420 mila euro per aver attuato una pratica commerciale scorretta. Sono stati analizzati sia il comunicato stampa di presentazione dell'iniziativa commerciale, sia il cartiglio delle confezioni, sia i post e le stories pubblicati sui profili social di Chiara Ferragni, nei quali oltretutto si avvalorava l'idea che lei stessa partecipasse alla donazione: in realtà dall'operazione commerciale le sue società hanno incassato oltre un milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari, senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino. Anche il prezzo del pandoro firmato ha avuto un peso, dato costava due volte e mezzo il prezzo del pandoro classico. Circostanza che avrebbe contribuito a indurre in errore i consumatori rafforzando la percezione di poter contribuire alla donazione.
Quali leggi o normative sono coinvolte nei casi citati?
Il codice del consumo che sanziona le pratiche commerciali scorrette attuate dai professionisti ai danni dei consumatori. Gli influencer come Chiara Ferragni rientrano sotto la definizione di professionista e sono assoggettati alla disciplina del codice del consumo, considerato che sono certamente in grado di influenzare i potenziali clienti di un prodotto o servizio. Raccomandandolo, svolgono, di fatto, un’attività commerciale (quella che possiamo chiamare “pubblicità”). Secondo l’Antitrust la pratica commerciale promossa da Balocco e Chiara Ferragni ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori facendo leva sulla loro sensibilità verso iniziative benefiche, in particolare quelle in aiuto di bambini affetti da gravi malattie, violando il dovere di diligenza professionale ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo e integrando una pratica commerciale scorretta, connotata da elementi di ingannevolezza ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. L'art. 20 riguarda il divieto delle pratiche commerciali scorrette cioè quelle contrarie alla diligenza professionale, e che mira a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Il codice del consumo poi distingue le pratiche commerciali scorrette in ingannevoli (art. 21) e aggressive (art. 22). Sono ingannevoli quelle pratiche commerciali che condizionano il processo decisionale del consumatore attraverso la sua induzione in errore sugli elementi essenziali dell'affare, e sono considerate aggressive quelle pratiche che vogliono indurre il consumatore a concludere una scelta di acquisto che, in assenza di quella pratica, non avrebbe concluso.
Qual è la procedura legale tipica per casi come questi?
La competenza, ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo, è dell'Agcm che interviene sia d’ufficio, sia su richiesta di un soggetto che vi abbia interesse (nel Caso Balocco-Ferragni su segnalazione dell'associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi) nei confronti dei professionisti che attuano le pratiche commerciali scorrette. Ricordiamo che spetta al professionista dimostrare di aver agito onestamente secondo diligenza professionale e in buona fede. Attenzione però perché la sanzione dell'antitrust è solo metà della storia: avverso il provvedimento, infatti, può proposto ricorso al Tar Lazio o proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Cosa può aspettarsi una persona coinvolta in un'indagine simile? A cosa va incontro? Siamo nel civile o nel penale?
Nel caso specifico, oltre alla tutela dell'antitrust, la Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni e Alessandra Balocco. Tradotto, il raggiro sarebbe consistito nel non aver chiaramente detto che le vendite del pandoro “rosa” erano completamente slegate dall'attività benefica e non servivano a sostenere l'attività di ricerca dell'Ospedale Regina Margherita, né l'acquisto del macchinario utile alla ricerca di nuove cure terapeutiche per i bambini. In questo caso, non basta l'esistenza dell'artificio o del raggiro ma occorre anche dimostrare che il consumatore, disponendo delle informazioni corrette, non avrebbe acquistato quel pandoro. C'è anche da dire che le indagini si sono estese anche ad altre operazioni commerciali perché, forse, questo era un vero e proprio “metodo”.
Quali potrebbero essere le strategie di difesa?
Trasparenza e cercare di far emergere la buona fede. Fenice e Tbs Crew, come del resto Balocco, hanno già avuto modo di svolgere attività difensive nell'ambito del procedimento dell'Agcm. Dalle memorie difensive e dalle mail è emerso come Balocco, consapevole delle norme sulla pubblicità ingannevole, non volesse focalizzare l’attenzione sulla beneficenza, quanto sull’unicità del prodotto in edizione limitata. Fenice e Tbs Crew hanno contestato che il comunicato stampa associasse le vendite del Pandoro firmato alla donazione, in quanto da nessuna parte era scritto che una percentuale del prezzo sarebbe stata devoluta all’Ospedale o che, superata una certa soglia di vendita, sarebbe stata svolta un’attività di beneficenza. Hanno anche sottolineato come in nessuna delle confezioni vi fossero riferimenti che lasciassero intendere al consumatore di poter diventare parte attiva nel contribuire all’iniziativa benefica con i propri acquisti. Argomentazioni non sufficienti per l’Autorità antitrust, che infatti ha emesso sanzione. Come detto, però, attendiamo l'esito dell'eventuale ricorso al Tar. In sede penale, invece, fare una valutazione è più difficile: ammesso che si arrivi a un processo, occorre dimostrare l’esistenza del “metodo” di vestire le attività commerciali con l'abito delle attività di beneficenza.
Un commento sul “ddl Ferragni”? L’influencer si è detta felice di questo disegno di legge.
Se ci fosse stato un vuoto normativo probabilmente non staremmo qui a parlarne, non ci sarebbe stata una sanzione e le procure non avrebbero avviato delle indagini. A ogni modo, il “ddl beneficenza” vorrebbe assicurare un’informazione trasparente e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui guadagni sono destinati a iniziative solidaristiche. Le informazioni da chiarire sono: il destinatario dei proventi; le finalità a cui questi sono destinati; la percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica per ogni prodotto venduto. Queste informazioni si potranno fornire sulle confezioni. I produttori e i professionisti sono inoltre tenuti a comunicare all'Agcm l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario. In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può sanzionare per 5.000 fino a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani e sui social media. Si prevede che il 50% degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche. Si potrebbe parlare della “dissuasività” che hanno queste sanzioni, al netto del danno di reputazione, che però deve essere bilanciato dal vantaggio ottenuto nella campagna pubblicitaria scorretta. C’è poi da valutare se, per esempio, la sanzione per pratica commerciale scorretta o per la violazione di questi nuovi obblighi sarà quantificata in 50.000 euro, ma l'influencer di turno da quell'operazione commerciale aveva incassato la stessa cifra, la sanzione sarà sufficientemente dissuasiva.
Le conseguenze di tutto questo?
Di fatto non si dispone una separazione tra attività benefiche e attività commerciali ma si (tenta di) regolamentarne la commistione...